Dal 1 gennaio 2015 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati (pubblicato il 20 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea). Rispetto al precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, il nuovo Testo mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
In sintesi: gli F-gas possono essere venduti a installatori, possessori di impianti e rivenditori. In tutti questi casi va comunque redatta una dichiarazione d'uso e vanno tenuti i registri. Nel caso invece di acquisto per manutenzione d'impianti, installazione o recupero di gas va associata anche la certificazione (del personale o dell'azienda) per le attività per cui è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5. Semplificando, anche all'interno della medesima azienda, dotata di Certificazione d'impresa, il gas può essere acquistato da persona non dotata di patentino purché l'installazione avvenga a cura di persona certificata.
Chi acquista F-gas deve essere in possesso della certificazione del personale (detto "patentino del frigorista") oppure della certificazione della azienda. La copia di certificazione aziendale e/o personale è richiesta obbligatoriamente per i frigoristi, gli installatori e i manutentori (Compila ed inviaci il Modulo F-GAS con i tuoi dati) . Mentre per costruttori, rivenditori e esportatori sono esenti da questo obbligo. Da precisare inoltre che anche coloro che, per la tipologia di attivita' svolta, non saranno tenuti a fornire la certificazione, dovranno comunque dichiarare il tipo di utilizzo dei gas refrigeranti fluorurati (F-Gas).
I venditori hanno l’obbligo della creazione e il mantenimento per almeno 5 anni dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, incluso il numero delle loro certificazioni e le quantità di gas fluorurati acquistati.
Installatori o manutentori e venditori dovranno tenere e rendere eventualmente disponibili, i registri di carico e scarico dei gas, contenenti informazioni relative agli acquirenti dei gas, evidenziando la quantità e il numero del certificato di ogni acquirente.
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